Preliminarmente occorrerà sottoscrivere davanti all’Ufficiale di Stato Civile il processo verbale di unione civile, all’esito di un’attività istruttoria compiuta dall’Ufficiale competente volta alla verifica dell’inesistenza d’impedimenti all’unione stessa.
Il processo verbale dovrà essere sottoscritto dai richiedenti e dall'Ufficiale dello Stato Civile.
Come per il matrimonio anche per le unioni civili è possibile scegliere il regime patrimoniale, tra comunione e separazione dei beni, con una dichiarazione che gli interessati dovranno sottoscrivere davanti all’Ufficiale di Stato Civile prima della data concordata per la costituzione dell’unione stessa.
La legge prevede anche la possibilità di assumere, per la durata dell’unione, un cognome comune da attribuire all’unione scegliendolo tra i propri. Le parti possono anteporre o posporre al cognome comune, il proprio.
La scelta del cognome comune ha solo uno scopo “affettivo”, non comporta una modifica a livello anagrafico e non implica che i figli minorenni degli uniti civilmente debbano cambiare il proprio cognome.
I cittadini stranieri devono presentare il nulla osta all’unione civile rilasciato dall'autorità straniera competente (consolato straniero in Italia). Il nulla osta dovrà fare esplicito riferimento all’Unione tra persone dello stesso sesso.
Il giorno fissato per l’unione civile dovranno necessariamente essere presenti le persone da unire civilmente, due testimoni maggiorenni (uno per parte) anche parenti e il celebrante (l’ufficiale di stato civile o un delegato).