Ufficio IMU – Imposta municipale propria (rif. D.LGS. 23 DEL 14.3.2011) – Contenzioso

  • Servizio attivo

L'IMU, introdotta dal d.lgs. 23/2011 in sostituzione dell'ICI, è un imposta che deve essere versata dai proprietari e dai titolari di diritti reali sugli immobili.


A chi è rivolto

I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Descrizione

L’IMU, Imposta Municipale propria, è un’imposta comunale introdotta con gli artt. 8, 9 e 14 del D.lgs. n. 23/2011.
L’applicazione della nuova imposta è stata anticipata, in via sperimentale, al 1° gennaio 2012 per effetto dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 214/2011. La nuova imposta sostituisce la vecchia ICI e la componente immobiliare dell’IRPEF e delle relative addizionali dovute per gli immobili non locati. La principale novità introdotta con il D.L. n. 201/2011 è che la nuova imposta è applicata a tutti gli immobili, comprese le abitazioni principali e le loro pertinenze.

Come fare

L'IMPOSTA SI VERSA IN AUTOLIQUIDAZIONE CON MODELLO F24, APPLICANDO LE ALIQUOTE E LE TARIFFE, CHE ANNUALMENTE IL COMUNE APPROVA CON DELIBERA DI CONSIGLIO.

Cosa serve

Si tratta su un’imposta diretta di tipo patrimoniale che si applica sulla componente immobiliare del reddito di ogni persona. Il presupposto per l’applicazione di questa imposta è il possesso di beni immobili, fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili e case di lusso.
L'IL’Imu non va pagata da chi possiede un’abitazione principale, ossia quel bene immobile destinato come dimora di fatto e dove viene assegnata la residenza anagrafica, (c.d. prima casa), salvo che questa sia accatastata come bene di lusso.

Cosa si ottiene

L'IMU è interamente destinata al Comune, a eccezione dell'imposta relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D, cioè immobili a uso produttivo, come capannoni, alberghi, ecc.

Tempi e scadenze

TERMINI DI VERSAMENTO: L’imposta municipale è sempre dovuta in due rate annuali aventi scadenza: - 16 giugno (acconto), pari all’imposta dovuta per il primo semestre, applicando le aliquote e le detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; - 16 dicembre (saldo) a conguaglio dell’imposta dovuta per l’intero anno, sulla base delle aliquote approvate annualmente con Delibera di Consiglio Comunale. Il contribuente ha la possibilità di versare l’intera imposta dovuta per l’annualità in corso, in un’unica soluzione entro il 16 giugno. Il tributo è dovuto per l'anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione dell’immobile. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Il pagamento deve inoltre essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Importo minimo annuale: € 12,00.

Quanto costa

Il contribuente può pagare l’Imu mediante l’utilizzo del modello F24. Per poter saldare l’imposta, il contribuente deve usare i codici tributo resi disponibili dallo Stato: • 3912 – abitazione principale e altre pertinenze relative; • 3913 – fabbricati rurali ad uso strumentale; • 3914 – terreni; • 3916 – aree fabbricabili; • 3918 – altri fabbricati (ad esempio, seconde case locate e non, attività commerciali ecc.); • 3923 – per interessi da accertamento; • 3924 – per sanzioni da accertamento; • 3925 – beni immobili a scopo produttivo classificati nella categoria catastale D; • 3930 – altri fabbricati (seconde case locate e non, botteghe, abitazioni rurali ecc.). E’ possibile calcolare on line l’importo dell’IMU e stampare il relativo modello cliccando al seguente indirizzo: "calcolo imu 2025 - anutel"

Ulteriori informazioni

CHI DEVE PAGARE L'IMU?: Sono diversi i soggetti passivi, ossia quelli che devono contribuire al pagamento.: il proprietario, l’usufruttuario, i titolari di diritti reali di uso, abitazione, superficie ed enfiteusi, ovviamente in base alle loro relative quote di possesso. A questi soggetti si aggiungono anche il locatario, nel caso di locazione finanziaria, nonché il concessionario in caso di concessioni demaniali.
ESENZIONI:
L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Sono esenti dall’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e i terreni agricoli di cui ai fogli catastali n. 35, 36, 37, dal 59 al 68, 102 e 103. Tutti gli altri terreni che non rientrato nell’esenzioni suddette pagano l'IMU.
OBBLIGHI DICHIARATIVI:
Si ricorda che ogni variazione intervenuta sull’immobile, dalla quale consegua la modifica dell’ammontare dell’imposta dovuta, comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.
ENTI NON COMMERCIALI "ENC":
La Legge n. 213/2023, Legge di bilancio 2024, al comma 71 interviene con due norme di interpretazione autentica, in materia di esenzione IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dagli Enti non commerciali, ENC:
- ai fini dell’esenzione, gli immobili si intendono “posseduti” anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale) nonché a un organismo di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile – con modalità non commerciali – esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente;
- Gli immobili si intendono “utilizzati” quando strumentali alle destinazioni sopra indicate, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.
IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE:
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto l’esenzione dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria, per gli immobili occupati abusivamente e per i quali sia stata presentata regolare denuncia all'autorità giudiziaria.
ULTERIORI SERVIZI:
- RICHIESTA DI VERIFICA DEI CARICHI TRIBUTARI PENDENTI: L’Ufficio Tributi fornisce un riscontro scritto all’istanza di verifica dei carichi tributari pendenti su istanza del debitore o di un suo incaricato. Alla predetta risposta di verifica non vengono allegati i documenti;
- RICHESTA DI RIESAME DI ACCERTAMENTO IMU: Il contribuente destinatario di un avviso di accertamento IMU, nel caso riscontri inesattezze o errori, può chiedere il riesame in autotutela dell’atto amministrativo, al fine di ottenere un provvedimento di annullamento o di rettifica dell'atto.
- RATEAZIONI IMU: In caso di ricevimento di avvisi di accertamento, su richiesta del contribuente, che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute;
- RICHIESTA DI RIMBORSO/COMPENSAZIONE IMU: coloro che abbiano pagato al Comune di Catanzaro delle somme a titolo di IMU, che in realtà sono in eccesso o che ritengono non essere dovute, possono presentare istanza di rimborso/compensazione, entro il termine perentorio di cinque anni dal giorno del versamento eccedente effettuato;

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Comune di Catanzaro

Telefono (+39) 09618811

Unità Organizzativa responsabile

Argomenti:

Pagina aggiornata il 03/02/2026

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri