Il cittadino, proprietario di un bene mobile di cui intende alienare il diritto di proprietà, deve presentarsi all’Ufficio Anagrafe munito del proprio documento di riconoscimento e dell’originale del certificato di proprietà del bene che intende vendere, sul cui retro devono essere indicati i dati dell’acquirente ed il prezzo di compravendita.
La firma deve essere apposta, nell’atto di vendita redatto sul retro del certificato di proprietà, nel riquadro T, in presenza dell’impiegato delegato all’autentica che accerta l'identità del dichiarante a mezzo di un documento di riconoscimento valido i cui estremi sono riportati nel corpo dell'autentica, che deve anche contenere data, luogo dell'autentica, nome, cognome e qualifica del funzionario che procede all'autenticazione, firma per esteso del funzionario che ha proceduto all'autentica e proprio timbro recante nome e cognome, timbro dell'ufficio.
E' compito dell'impiegato comunale che autentica la sottoscrizione accertarsi dei poteri di firma del venditore.
Di conseguenza il sottoscrittore dell'atto deve comprovare la qualità in base alla quale è legittimato ad agire in nome e per conto del venditore, sia nel caso di persone giuridiche che di persone fisiche. Nel caso di coniugi in regime di comunione di beni, entrambi devono sottoscrivere l'atto di vendita, presentandosi congiuntamente allo sportello.
E’ onere del cittadino provvedere alla registrazione del passaggio di proprietà presso uno degli uffici provinciali dell’ACI o della Motorizzazione civile, ovvero presso una delegazione degli Automobil Club oppure presso un’agenzia o studio di consulenza automobilistica e aggiornare la carta di circolazione, entro 60 giorni dalla data dell'autentica della firma sull'atto di vendita.
Qualora l'atto di vendita non venga redatto sul certificato di proprietà, è necessario produrre il foglio complementare.