L’affidamento familiare è un procedimento esplicitamente previsto dall'art. 4 della legge 184/1983, volto ad affidare un minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo a parenti, a una famiglia diversa da quella naturale, a una persona singola, a una comunità di tipo familiare, o a una casa famiglia. Deve trattarsi di persone maggiorenni che siano dichiarate idonee ad occuparsi del bambino dal punto di vista sia affettivo che economico. Attribuisce agli affidatari il potere/dovere di accogliere il minore presso di loro, provvedere al suo mantenimento, istruzione ed educazione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale. L’affidamento è tendenzialmente temporaneo (ventiquattro mesi, prorogabili dal Tribunale qualora la sospensione possa recare un pregiudizio al bambino): quando è possibile, l’esito è il reinserimento del minore nella sua famiglia naturale. In ogni caso, l'affidamento viene a cessare nel momento in cui vengono meno gli impedimenti della famiglia naturale.