Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) sono tenute presso i comuni e presso il Ministero dell'interno.
L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:
a) per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni;
b) per trasferimento dall'AIRE di altro comune o dall'anagrafe di cui al comma 4 dell'articolo 1, quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune;
c) a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto ai sensi degli articoli 51 e 52 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e dell'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;
d) per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;
e) per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata.
Non sono iscritti nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero:
a) i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
b)i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;
c) i dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale;
d) i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi;
e) i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
Il cittadino italiano, che vuole trasferire la residenza all'estero per un periodo superiore a dodici mesi, deve comunicare il trasferimento, mediante dichiarazione resa anche nell’interesse dei propri familiari, direttamente al Consolato competente o collegandosi al Portale Fast it dei servizi consolari esteri entro 90 giorni dall’arrivo all’estero.
Nello stesso termine i cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.
La dichiarazione è trasmessa entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al Ministero dell'interno per le registrazioni di competenza e per le successive e immediate comunicazioni al comune italiano competente.
Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza a norma della vigente legislazione anagrafica.
Infatti il cittadino prima di espatriare può compilare il modulo di dichiarazione di trasferimento all’estero o dichiarazione di espatrio che, tuttavia, non determina l’iscrizione all’AIRE, ma solo una presa in carico da parte del Comune che terrà conto della decorrenza della dichiarazione presentata dal cittadino una volta che il cittadino si sarà iscritto all’AIRE e che il consolato avrà inviato il modello consolare di iscrizione(massimo entro un anno dalla data di presentazione della dichiarazione di espatrio).
Qualora entro un anno dalla data di presentazione della dichiarazione di espatrio non pervenga l’iscrizione all’AIRE, si procederà con l’avvio del procedimento di cancellazione per irreperibilità.
La cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:
a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero;
b) per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica, segnalata a norma del secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958