Il cittadino comunitario che ha soggiornato regolarmente e in modo continuativo per cinque anni in Italia può richiedere, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs n. 30 del 2007, al comune di residenza l'attestazione di regolarità del soggiorno permanente.
Ai fini del calcolo dei cinque anni, bisogna considerare anche il periodo di soggiorno regolare precedente l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
Durante i 5 anni non si deve essere stati oggetto di provvedimenti di allontanamento.
La continuità di soggiorno non viene interrotta da:
• assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno
• assenze di durata superiore a sei mesi per l'assolvimento degli obblighi militari
• assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattie gravi, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo
Il diritto di soggiorno permanente si perde, invece, a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
Di contro ha durata indeterminata.
Ai fini del rilascio dell’attestazione è necessario dimostrare, unitamente al soggiorno legale continuato in Italia, il perdurante possesso, per il periodo minimo previsto per legge, dei requisiti di regolarità del soggiorno richiesti ai fini dell’iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. N. 30 del 6/2/2007.