Fermo restando che la richiesta per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell’apposito modulo e che la decorrenza giuridica della cancellazione per emigrazione decorre dalla data di presentazione della domanda, le registrazioni nell’anagrafe, secondo quanto stabilito dall’art.17 del DPR 223 DEL 1989, vengono effettuate entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione delle dichiarazioni rese dagli interessati ovvero dagli accertamenti disposti dall’ufficiale d’anagrafe. L’ufficio anagrafe verifica, entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta, i requisiti richiesti per la cancellazione. Se, decorsi i 45 giorni, il cittadino non riceve comunicazioni per eventuali requisiti mancanti o per esito negativo della pratica, il procedimento si considera concluso positivamente. (Art. 20 L. 241/90, silenzio-assenso).