La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata per irreperibilita' accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando,a seguito di ripetuti accertamenti,opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile.
I presupposti della cancellazione anagrafica per irreperibilità sono:
• irreperibilità al censimento: quando una persona non viene censita durante le operazioni del censimento generale della popolazione;
• irreperibilità accertata: quando a seguito di ripetuti accertamenti, effettuati per almeno un anno e opportunamente intervallati, la persona non risulti più dimorante all’indirizzo di iscrizione anagrafica, in un altro indirizzo conosciuto del Comune di Catanzaro o di altro comune italiano,
• irreperibilità accertata di chi sia emigrato stabilmente all’estero senza aver presentato domanda di cancellazione per emigrazione all’estero.
L’avvio di un procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità può avvenire:
• d’ufficio, sulla base di informazioni acquisite direttamente dall’Ufficio Anagrafe;
• su istanza di parte, con l’utilizzo dell’apposito modulo di segnalazione.
La cancellazione non è immediata ma soggetta a verifiche preliminari volte ad accertare la sussistenza del presupposto fondamentale del procedimento di cancellazione, ovvero che il cittadino abbia totalmente fatto disperdere tracce di sé non solo nel Comune dove è iscritto, ma anche in altri Comuni.
Presupposto che viene meno qualora la persona segnalata venga reperita o si presenti spontaneamente presso codesto Comune, o comunque emerga la presenza sul territorio, comportando quindi la chiusura del procedimento con l’archiviazione.
La cancellazione anagrafica comporta la perdita di tutti i diritti (rilascio di certificazione anagrafica corrente, diritto all’assistenza sanitaria, diritto elettorale, esenzioni o riduzioni da specifiche imposte o tributi, assegnazione di contributi, interruzione dello storico di residenza relativo all’acquisto della cittadinanza italiana ecc.) e i doveri relativi all'iscrizione anagrafica nel Comune.
ATTENZIONE
Si precisa che il procedimento di irreperibilità non è lo strumento idoneo per rimuovere un soggetto dal proprio indirizzo di residenza e quindi da un eventuale stato di famiglia, in particolare nel caso in cui la persona si è allontanata dalla propria dimora abituale trasferendosi altrove, ma senza abbandonare il territorio nazionale