Le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni trasmesse per via telematica, devono ritenersi valide a tutti gli effetti di legge quando: sono contenute in documenti sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; sono trasmesse a mezzo posta elettronica certificata da un indirizzo PEC iscritto in uno degli elenchi di domicili digitali previsti dalla normativa vigente; sono trasmesse attraverso un sistema informatico che consente la previa identificazione dell’utente con i sistemi SPID, CIE o CNS; sono trasmesse da un domicilio digitale PEC ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-quinquies del CAD ed è possibile accertare la provenienza della trasmissione; sono contenute in copie digitali di documenti originali cartacei sottoscritti e presentati unitamente a copia del documento d’identità dell’autore; è comunque possibile accertarne la provenienza secondo la normativa vigente o, comunque, in base a criteri di attendibilità e riconducibilità al mittente dichiarato.
Per ritirare gli atti in deposito del Tribunale e di altre Istituzioni l’utente titolare dell’atto stesso deve presentarsi allo sportello durante gli orari di apertura al pubblico munito di un valido documento di riconoscimento. Per il ritiro dell’atto può presentarsi un soggetto diverso dall’intestatario dell’atto stesso, munito di apposita delega scritta, sottoscritta ai sensi del DPR n. 445/2000.